Parere ministeriale formulato dal capo dell'ufficio legislativo del ministero, Claudio Lafolla

OGGETTO: parere UL/2005/808 su numero massimo di colpi contenuti nei caricatori delle armi comuni da sparo per uso venatorio utilizzabili nell'attività venatoria (ex articolo 13, commi 1 e 2, legge 157/92).

"Stante la premessa sopra riportata (art. 1, art. 8, ALLEGATO IV Direttiva 79/409 CEE e art. 13 legge 157/92), si ritiene che il parere di questo Ufficio, in merito alla problematica in oggetto, sia che non vi sono limiti ai colpi contenuti nel caricatore di un'arma comune da sparo per uso venatorio a canna rigata, essendo tale limitazione prevista solamente per le armi a canna liscia".

"Si ritiene comunque sottolineare che il limite per il numero dei colpi contenuti nel caricatore esiste, secondo il disposto previsto dalle vigenti norme in materia di armi (Legge 110/75-Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)."  "Trattandosi di armi comuni da sparo a canna rigata, sottoposte ad una procedura di catalogazione che prevede tra l'altro che sia riportato in Gazzetta Ufficiale il numero dei colpi contenuti nel caricatore, l'eventuale uso di un caricatore contenente un NUMERO MAGGIORE DI COLPI DI QUELLO PREVISTO IN FASE DI CATALOGAZIONE, è sanzionabile penalmente."

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto o l'uso o l'occultamento è punito penalmente ai sensi delle leggi vigenti".

"Al riguardo, si ritiene opportuno inoltre riportare le massime giurisprudenziali attinenti il parere in oggetto:

Cass. Pen. Sez. III, 18 maggio 1999, n. 1897-Cass. I, 29/07/99, n.1897-Sez. 3 Sent. 03316 del 06/12/99-Sez. I Sent. 06191 del 25/06/97".

parere ministeriale formulato dal capo dell'ufficio legislativo del ministero, Claudio Lafolla


Circolare 557/PAS/10900(27)9
OGGETTO: Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della:

Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

La novità introdotta all'art. 19 della legge n. 110/75 esclude, a far data dal 1 ° luglio 201L i caricatori dal concetto di parte d'arma. Ciò anche in linea con la definizione di "parti essenziali d'arma" e di "parti d'arma" fornite dalla stessa Direttiva 2008/5I/CE, così come recepite nel D. Lgs n. 527/1992 sulle cui modifiche si è detto in precedenza.

Pertanto, a partire dalla suddetta data, qualunque attività concernente i caricatori, compresa la mera detenzione dei medesimi, non sarà più subordinata alle autorizzazioni di polizia sinora rilasciate ai sensi della normativa vigente. Con particolare riguardo alle esportazioni di tali prodotti, ove i caricatori siano ancora considerati parti d'arma nello Stato di destinazione e dunque, l'autorità di quello Stato richieda, ai fini dell'importazione, un'autorizzazione da parte dello Stato d'origine, i Sigg. Questori potranno rilasciare un'attestazione, che si fornisce in allegato (Allegato 1) alla presente circolare. Analoga attestazione potrà essere rilasciata - ove necessario per gli Stati esportatori - anche in caso di importazioni di caricatori.

Anche all'art. 19 in questione vengono, poi, aggiornate le sanzioni pecuniarie nelle ipotesi contravvenzionali previste.

Inoltre, il medesimo articolo viene integrato con l'esclusione dall'obbligo del preventivo avviso di trasporto, ai sensi degli artt. 28 e 34 T.U.L.P.S., per i "semilavorati", anche fornendone una chiara definizione. Dunque, a partire dal 1° luglio p.v., i fabbricanti che avranno necessità di movimentare i "semilavorati", non saranno più soggetti a tale obbligo.

ATTENZIONE: con Decreto n7 del 2015 si impone il divieto dell'importazione, vendita e fabbricazione di caricatori di capacità superiore a 15 colpi per armi comuni corte e 5 colpi per armi comuni e da caccia lunghe con esclusione dei soli caricatori per armi sportive. Tutti i caricatori per armi di capacità superiore a quella indicata sopra devono essere denunciati entro il 5 novembre 2015. Altresì le armi classificate alla categoria B7 non sono più considerate da caccia.